WHISTLEBLOWING PA

 

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). 

Successivamente, in data 10 Marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (il “Decreto”), recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019, riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto pubblico o privato” (di seguito la “Direttiva”).

In sintesi le nuove norme prevedono:

·         l’obbligo, per gli enti pubblici (e per i privati con più di 50 dipendenti), di istituire canali di segnalazione interni sia in forma scritta che in forma orale;

·         la possibilità, non solo per i dipendenti ma anche per gli altri soggetti indicati dall’art. 4 della Direttiva di effettuare segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione in diversi settori, tra cui: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; ecc.);

·         l’attivazione di canali per le segnalazioni che siano “progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tali da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato”; e che comprendano “un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento”;

·         la necessità di designare soggetti imparziali per la ricezione e gestione delle segnalazioni;

·         l’obbligo di dare il riscontro finale al Segnalante entro 90 giorni;

·         l’obbligo di adozione delle misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone che effettuano segnalazioni di violazioni;

·         la possibilità per gli interessati di ricorrere, in determinati casi, a segnalazione “esterna” all’ANAC e a “divulgazione” della segnalazione;

·         la necessità di fornire ai soggetti interessati informazioni chiare sul canale di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni “interne” ed “esterne” (le informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono rapporti giuridici con l’ente in una delle forme previste dal Decreto).

L’Istituto G. Gaslini, per ciò che concerne le segnalazioni in forma scritta, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali ed ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.
Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

I canali per le segnalazioni in forma orale sono indicati nella "Procedura segnalazione illeciti".

 

Le segnalazioni, in forma scritta, possono essere inviate cliccando sul banner seguente:

Banner illeciti

modulistica

 

modello di segnalazione aperta di un presunto illecito

modello di segnalazione anonima di un presunto illecito

 

Il Patto d'integrità, disciplinato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1. c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive o di ogni altra illecita attività nell'ambito degli appalti pubblici. Si sostanzia in un documento contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che permettono di garantire una leale concorrenza e una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.
 

patto di integrità

patto di integrità - linee guida



clausole di legalità

invito a proporre osservazioni per il PIAO 2025-2027