L’articolo 22 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così modificato dall'articolo 21 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, impone una pubblicità tendenzialmente completa sulla gestione degli enti pubblici vigilati, sugli enti di diritto privato in controllo pubblico e sulla partecipazioni in società di diritto privato. Ai sensi dell'articolo 22 nella presente sezione saranno pubblicati e tenuti in costante aggiornamento:

a. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c. l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 

d-bis. i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati:

  • i dati relativi alla ragione sociale;
  • alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
  • alla durata dell'impegno;
  • all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
  • al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
  • al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
  • ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

 



 Enti

enti pubblici vigilati - art. 22, c. 1, lett. a - art. 22, c. 2,3 

società partecipate - art. 22, c. 1, lett. b - art. 22, c. 2,3

enti di diritto privato controllati - art. 22, c. 1, lett. c - art. 22, c. 2,3

elenco delle partecipazioni

 

rappresentazione grafica

 

 

Revisioni straordinarie